La Comunità Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2017/2158 allo scopo di stabilire misure per la diminuzione ed i livelli di riferimento di acrilammide negli alimenti.
L’acrilammide è una sostanza che si forma a partire da composti naturalmente presenti negli alimenti, l’asparagina, uno dei 20 aminoacidi, e gli zuccheri riducenti, come il glucosio ed il fruttosio a temperatura superiore a 120°C ed in certe condizioni di umidità. Secondo uno studio pubblicato dall’Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare (EFSA con sede a Parma) l’acrilammide ha effetti cancerogeni per tutti i tipi di consumatori.
Il regolamento (UE) 2017/2158 stabilisce misure di mitigazione per ridurre l’acrilammide nei prodotti alimentari ed i livelli di riferimento per la sostanza. È previsto che questi livelli di riferimento saranno rivisti ed aggiornati ogni tre anni.
Dal momento che l’applicazione delle misure di mitigazione stabilite nel regolamento può portare a dover cambiare i processi di produzione da parte degli operatori del settore alimentare, il regolamento si applicherà solo a partire dall’11 aprile 2018.
Nell’allegato I del regolamento, sono specificate le misure di mitigazione per tipologia di prodotto:
- Prodotti a base di patate crude (trucioli affettati, patatine fritte e altri prodotti a base di patate tagliati al forno o intinti nell’olio)
- Chips, snack, cracker e altri prodotti a base di patate a base di pasta di patate
- Prodotti da forno raffinati
- Cereali da colazione
- Caffè
- Succedanei del caffè contenenti più del 50% di cereali
- Succedanei del caffè contenenti più del 50% di cicoria
- Biscotti per bambini e cereali per l’infanzia
- Alimenti per l’infanzia in vasetto (a bassa acidità e cibi a base di prugne)
- Pane
L’allegato II , parte A, descrive le misure di mitigazione per gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio e / o forniscono direttamente solo il commercio al dettaglio locale.
L’allegato II, parte B descrive le misure di mitigazione supplementari che devono essere applicate dagli operatori che operano in impianti sotto controllo diretto e che svolgono attività commerciali con un marchio o una licenza. Questi operatori devono anche applicare le misure di cui all’allegato II, parte A.
L’allegato III stabilisce i requisiti per il campionamento e l’analisi da parte degli OSA che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari, ad eccezione di coloro che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio. Se dalla campionatura e dall’analisi risulta che il tenore di acrilammide non è inferiore ai livelli di riferimento stabiliti nell’allegato IV, gli OSA dovranno rivedere il loro processo produttivo.
I seguenti livelli di riferimento sono indicati nell’allegato IV , che fornisce anche informazioni sui valori indicativi inizialmente stabiliti nel quadro della raccomandazione 2013/647/UE al fine di facilitare l’identificazione delle modifiche risultanti.
derrata alimentare |
Livelli di riferimento (μg / kg) secondo il regolamento 2017/2158 |
Valori indicativi (μg / kg) secondo la raccomandazione 2013/647 / UE |
Patatine fritte (pronto da mangiare) |
500 |
600 |
Patatine fatte con patate fresche e pasta di patate |
750 |
1000 |
Cracker di patate |
750 |
1000 |
Altri prodotti a base di patate ottenuti dalla pasta di patate |
750 |
1000 |
Pane morbido | ||
(a) Pane a base di grano |
50 |
80 |
(b) Pane (pane morbido) diverso dal pane di grano |
100 |
150 |
Cereali per la colazione (tranne il porridge) | ||
Prodotti a base di crusca e cereali integrali, grani soffiati a pistola |
300 |
400 |
Grano e prodotti di segale |
300 |
300 |
Prodotti di mais, avena, farro, orzo e riso |
150 |
200 |
Biscotti e wafer |
350 |
500 |
Cracker, esclusi i cracker di patate |
400 |
500 |
Pane croccante |
350 |
450 |
Pan con spezie (panpepato) |
800 |
1000 |
Prodotti paragonabili ad altri prodotti in questa categoria |
300 |
500 |
Caffè tostato |
400 |
450 |
Caffè istantaneo (solubile) |
850 |
900 |
Sostituti del caffè | ||
(a) Succedanei del caffè ottenuti unicamente da cereali |
500 |
2000 |
(b) Succedanei del caffè ottenuti da una miscela di cereali e cicoria | (2) | (2) |
(c) Succedanei del caffè ottenuti esclusivamente dalla cicoria | 4000 | 4000 |
Alimenti per l’infanzia, alimenti a base di cereali trasformati per neonati e bambini piccoli, esclusi biscotti e cracker (3) | 40 | 50 |
Biscotti e fette biscottate per neonati e bambini piccoli (3) | 150 |
200 |
(2) Il livello di riferimento da applicare ai succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria prende in considerazione la proporzione relativa di questi ingredienti nel prodotto finale.
(3) Secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 609/2013
Gli operatori del settore alimentare che producono e commercializzano i prodotti alimentari interessati applicano le misure di mitigazione specificate e raggiungono i livelli di acrilammide al di sotto dei livelli di riferimento.
In caso di superamento dei livelli di riferimento, gli operatori dovrebbero riesaminare le misure di mitigazione e adeguare processi e controlli.
Sappiate che lo studio del Dott. Chim. Valter Ballantini è in grado di effettuare il campionamento delle derrate alimentari per stabilire il tenore di acrilammide presente e consigliarvi sulle misure da intraprendere.