E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento europeo (CE) n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (definiti con l’acronimo MOCA -Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare) e con altri regolamenti europei, tra cui quello recante norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Regolamento (CE) n. 2023/2006).
Il principio alla base delle nuove disposizioni contenute nel citato regolamento n. 1935/2004 è che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere ogni possibile trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Nell’ordinamento italiano, le sanzioni previste con riferimento al campo dei MOCA sono contenute in due provvedimenti tuttora in vigore: il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).
Il decreto in commento si compone di 15 articoli, divisi in quattro Titoli e dispone, come si è detto, la disciplina sanzionatoria nei campo dei MOCA, modificando il citato D.P.R. n. 777 del 1982.
Lo scopo è garantire, a livello nazionale, l’unitarietà della disciplina generale, recata a livello europeo dal regolamento 1935/2004.