E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto-Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole) e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), relativamente alle attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Le sanzioni riguardano le violazioni dei requisiti generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute (artt. 3 – 7), le violazioni degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali (artt. 7 – 8) e le violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute (artt. 10 e 11).
I compiti di vigilanza e controllo sull’adempimento degli obblighi faranno capo al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e, infine, alle Aziende Sanitarie Locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza (artt. 12 e 13).