L’articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio SISTRI da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189 (MUD), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (formulario di identificazione dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché’ le relative sanzioni.
L’articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. del 17/12/2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.
Il modello, già utilizzato nel 2015 e nel 2016, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.