In Europa, le condizioni di lavoro nei settori industriali che si occupano di prodotti chimici sono regolati sia a livello comunitario ed anche nazionale. L’uso sicuro delle sostanze chimiche è uno dei principali obiettivi del regolamento REACH dell’UE, e le istruzioni su come ottenere questo obiettivo deve essere comunicata lungo la catena di approvvigionamento attraverso la scheda di sicurezza, comprensiva degli scenari di esposizione (scheda di sicurezza estesa). Inoltre, la direttiva quadro sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’UE (89/391/CE) e la quattordicesima direttiva particolare (98/24/CE) sull’esposizione agli agenti chimici, entrambe entrate all’interno del D.Lgs. 626/94 prima e poi nel D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto testo unico della sicurezza), delineano principi generali della prevenzione, nonché l’assegnazione di responsabilità e degli obblighi relativi alla salvaguardia della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro correlati alla presenza di sostanze e miscele.
Cosa sono i DNEL e gli OEL?
Lo strumento fondamentale per valutare le condizioni di lavoro sicure è rappresentata dai limiti di esposizione professionale (OEL in Europa, Occupational Exposure Limits, ed in Italia VLEP, Valori Limite di Esposizione Professionale, anche se molti si ostinano a declinare questo termine all’americana usando TLV, Threshold Limit Value), che si riferiscono alla concentrazione degli agenti chimici dannosi. Un limite di esposizione professionale è il limite superiore della concentrazione accettabile di una sostanza pericolosa aerodispersa nell’aria del posto di lavoro per un particolare materiale o per una classe di materiali. È un valore tipicamente fissato dalle autorità nazionali o europee competenti e applicata dalla legislazione per proteggere la sicurezza e la salute sul lavoro. In ambito REACH invece, sono stati definiti i DNEL (Derived No Effect Level, livello derivato senza effetto), che sono i livelli di esposizione alla sostanza al quale l’essere umano può essere esposto, e che sono utilizzati per garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche. I valori DNEL sono ricavati dalle imprese che hanno registrato le sostanze nell’ambito del regolamento REACH e quindi NON possono essere utilizzati come valori limite al posto degli OEL. Pur se apparentemente i due valori hanno lo stesso significato, ci si accorge, confrontando i dati degli OEL e dei DNEL che questi a volte non coincidono. In questo momento, per esempio, se si vanno a vedere i valori degli OEL definiti a livello comunitario ed elencati nell’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, ci accorgiamo che poco più del 50% dei valori coincide, circa il 25% hanno uno DNEL inferiore all’OEL ed il restante 25% il DNEL superiore all’OEL.
Di solito, gli OEL prendono in considerazione solo esposizione per inalazione. Il rispetto dell’OEL può essere monitorato misurando la concentrazione delle sostanze chimiche aerodisperse nell’aria dell’ambiente di lavoro. Se l’assorbimento dermico della sostanza contribuisce ad effetti sistemici, è previsto che accanto al valore dell’OEL venga messa una notazione pelle supplementare, pelle, che viene assegnata per identificare la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle. Per le sostanze che dimostrano un elevato assorbimento della pelle, può essere appropriato assegnare un limite di esposizione biologico: la sostanza chimica o suoi metaboliti possono essere monitorati in mezzi biologici come sangue o urina i modo da tenere conto della penetrazione all’interno dell’organismo sia per via inalatoria che per via cutanea. Altre vie di assorbimento, così come gli effetti locali come l’irritazione della pelle, non sono presi in considerazione.
A differenza di quello che accade con gli OEL, i DNEL sono stabiliti per diverse vie di esposizione (inalazione, dermica e orale) e per durate diverse (sia a breve termine per gli effetti acuti, che a lungo termine per gli effetti cronici) e per diverse popolazioni umane, come i lavoratori o i consumatori. I valori di DNEL forniscono una valutazione più completa di ciò che deve essere fatto per controllare l’esposizione, ma rappresentano comunque una sfida visto che di solito è impossibile controllare il rispetto dei valori di DNEL orale o cutaneo, anche se esistono dei metodi che cercano di farlo.
Sia i DNEL che gli OEL sono valori che si basano sulla salute, ovvero sono pensati in modo che l’esposizione dei lavoratori (od il consumatore per i DNEL-consumatori) a concentrazioni inferiori a questi valori non devono nuocere alla salute. Per le sostanze che non hanno dose soglia, come le sostanze cancerogene o le genotossiche, e che quindi comportano un rischio per la salute a qualsiasi livello di esposizione, i valori riportati sono OEL basati sul rischio, ovvero sul numero di persone che statisticamente potrebbero manifestare gli effetti cancerogeni o genotossici, o sui DMEL, Derived Minimal Effect Level, livello derivato con effetto minimo. Sono livelli di rischio di riferimento che si ritiene susciti poca preoccupazione in relazione a un determinato scenario di esposizione. I DMEL determinati in conformità degli orientamenti vanno considerati come un livello di effetti tollerabile, ma va tuttavia considerato che questo non costituisce un livello in corrispondenza del quale non possono essere previsti potenziali effetti, quanto piuttosto un livello di esposizione corrispondente a un basso rischio, possibilmente teorico. Un DMEL è un valore di riferimento correlato ai rischi che deve essere utilizzato per meglio individuare le misure di gestione dei rischi.
Come vengono stabiliti limiti di esposizione?
Come abbiamo detto, in generale, gli OEL sono stabiliti da comitati nazionali e internazionali, mentre i DNEL sono fissati dai produttori o importatori di sostanze nel quadro di registrazioni REACH. A livello europeo, gli OEL sono proposti dallo European Commission’s Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (comitato scientifico della Commissione europea per i limiti di esposizione professionale). Il Comitato fornisce consigli e pareri richiesti dalla Commissione, che poi può proporre un OEL basato su questo. Gli Stati membri possono comunque stabilire ulteriori limiti OEL a livello nazionale. In Germania, ad esempio, gli OEL sono dal Comitato per sostanze pericolose e sono rivisti e aggiornati sulla base dei recenti sviluppi. Un valore di OEL può essere indicativo oppure essere vincolante.
I DNEL sono livelli non vincolanti e devono essere inclusi nelle schede di sicurezza e nella relazione sulla sicurezza chimica del fascicolo di registrazione (CSR, Chemical Safety Report). Essi si basano su dati di letteratura o studi previsti per la registrazione REACH. La registrazione delle sostanze chimiche con fasce di tonnellaggio più elevate hanno necessità di una maggiore quantità di dati e questo porta ad un valore di DNEL più affidabile. Una giustificazione per la derivazione del DNEL è data nella CSR. Tuttavia, questo documento non è disponibile al pubblico e il controllo di qualità viene svolto da parte dell’ECHA che però lo esegue solo nel 5% dei casi. La derivazione di OEL invece viene fatta dal comitato scientifico della Commissione e prevede una consultazione pubblica, dove i soggetti interessati possono presentare osservazioni e dati aggiuntivi. Questo processo può comportare una lunga scala temporale, che è un inconveniente del processo ma garantisce la qualità del dato.
Come può essere garantito un uso sicuro delle sostanze chimiche?
Il rischio per gli esseri umani può essere considerato adeguatamente controllato se i livelli di esposizione non superano il DNEL o l’OEL. Se questo non avviene, è necessario prendere adeguate misure di minimizzazione del rischio e le condizioni operative devono essere impostate effettuando una valutazione del rischio.
La sicurezza sul lavoro richiede una valutazione dei rischi per tutte le sostanze chimiche pericolose, mentre il REACH la richiede solo per le sostanze con volumi di produzione maggiori di dieci tonnellate all’anno (si tratta comunque di decine di migliaia di sostanze). Per il REACH, la valutazione del rischio viene fatta dall’importatore o fabbricante di una sostanza. Devono documentare tutte le misure tecniche, organizzative e dei lavoratori necessarie per un uso sicuro della sostanza chimica nella CSR e devono comunicare tali informazioni agli utilizzatori a valle attraverso gli scenari di esposizione nelle schede di sicurezza estese (eSDSs). Secondo la direttiva 98/24/CE, l’uso sicuro delle sostanze chimiche deve essere garantita dal datore di lavoro, prima che le sostanze vengano messe a disposizioneione del lavoratore. I datori di lavoro devono valutare e documentare i rischi per i lavoratori, utilizzando le informazioni ottenute dal fornitore attraverso la scheda di sicurezza o da altre fonti disponibili, e sono obbligati a ridurre al minimo i rischi provocati dagli agenti pericolosi. Le modalità esatte per queste procedure sono stabilite nel Titolo IX, capo I e II del D.Lgs. 81/2008.
L’eSDS può suggerire misure di minimizzazione del rischio e le condizioni operative nella parte della scheda contenente gli scenari di esposizione, ma il datore di lavoro è comunque ancora responsabile per garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche nella sua impresa. Essi devono sostituire le informazioni generali presenti nelle eSDS con le misure concrete adattate alle condizioni locali presenti nella loro impresa. Ad esempio, se la eSDS richiede l’uso di “guanti appropriati”, il datore di lavoro deve indicare nella sua valutazione del rischio sia materiale che lo spessore dei guanti che dovrebbero essere usati durante le lavorazioni. Gli scenari di esposizione possono fornire informazioni utili, che possono essere utilizzate per la valutazione dei rischi in base alle leggi nazionali. Tuttavia, una nuova valutazione di misure di sicurezza può essere necessario se le pratiche di lavoro utilizzate all’interno dell’impresa non sono in linea con quelle presentate nelle eSDS.
Cosa succede se l’OEL e DNEL differiscono?
Come già detto, i valori di OEL e DNEL possono essere differenti a causa di diversi metodi sperimentali utilizzati per ottenerli, dati della sostanza raccolti o sulla loro interpretazione. In questi casi, i datori di lavoro devono decidere quali valori sono obbligati a da rispettare.
A livello comunitario, i valori limite di esposizione professionale indicativi sono pubblicati (allegati delle direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE e 2009/161/UE) e gli Stati membri possono stabilire valori limite nazionali che li prendono in considerazione. Nella maggior parte dei paesi europei, Italia compresa, questi valori sono giuridicamente vincolanti. I DNEL, d’altra parte, sono stati originariamente destinato per la registrazione REACH e non v’è alcun obbligo giuridico di rispettarli. Tuttavia, essi sono sempre più considerati come un valore di valutazione per la gestione del rischio. Inoltre sono numericamente molti più numerosi, sono stabiliti per tutte le sostanze prodotte o importate in Europa in quantità superiore a 10 tonnellate l’anno e prendono in considerazione le tre vie di penetrazione: via inalatoria, cutanea ed ingestiva.
Per illustrare la situazione facciamo l’esempio con 3 diverse sostanze: l’etilbenzene, l’etilendiammina e l’acido ossalico.
Per l’etilbenzene (CAS no. 100-41-4 ) l’OEL stabilito a livello comunitario ed obbligatorio in Italia è 442 mg/m3, in Germania il valore stabilito è di 88 mg/m3, il DNEL per gli effetti a lungi termine il valore è 77 mg/m3.
Per l’etilendiammina (CAS no. 107-15-3) non sono stati stabiliti né a livello europeo né a livello tedesco, mentre il DNEL è pari a 25 mg/m3.
Per l’acido ossalico il DNEL è pari a 4,03 mg/m3, il valore tedesco è di 1 mg/m3, mentre a livello europeo non è definito alcun limite.
Per l’etilbenzene quindi il rispetto del limite europeo (ma anche di quello tedesco) porta ad una situazione nella quale è presumibile che il rischio per la salute dei lavoratori è ad un livello non accettabile. Nel caso dell’acido ossalico in Italia dovremmo prendere in considerazione il limite tedesco anche se pochi sanno dove reperirlo. Nel caso dell’etilendiammina non esiste nessun altro valore di riferimento dicherò il DNEL che, seppur non obbligatorio, rappresenta un valore di riferimento da prendere in considerazione.
Come viene controllato l’uso sicuro delle sostanze e come viene fatto rispettare l’obbligo?
I datori di lavoro hanno l’obbligo di documentare le valutazioni dei rischi, le misure adottate per ridurre i rischi e l’efficacia delle misure. Le misurazioni effettuate sul posto di lavoro devono dimostrare la conformità con i limiti di esposizione. Se la concentrazione nell’aria ambiente di lavoro è superiore alla OEL, devono essere attuate ulteriori misure di sicurezza ed a valle di queste deve essere effettuata una nuova valutazione dei rischi. Le misurazioni sul posto di lavoro sono uno strumento per le autorità nazionali per controllare il rispetto degli OEL. A seconda della gravità della situazione, il datore di lavoro può dover migliorare le misure di sicurezza vigenti o dovrà fermare il processo di produzione.
Anche se i DNEL non sono giuridicamente vincolanti, dovrebbero essere presi in considerazione per la valutazione dei rischi, soprattutto nel caso in cui un OEL non è disponibile, al fine di garantire il massimo livello possibile in materia di sicurezza per i lavoratori.
Sia gli OEL che i DNEL hanno lo scopo di garantire un uso sicuro delle sostanze chimiche pericolose. Mentre gli OEL sono stati utilizzati per decenni per valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro, i DNEL sono relativamente nuovi. Dal momento che OEL sono stabiliti dalle autorità e sono giuridicamente vincolanti, sono ancora il valore limite più importante per la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, visto che vi sono molti più DNEL rispetto agi OEL, i DNEL possono diventare più importanti per la sicurezza sul posto di lavoro.