Nel mese di giugno 2017 sono uscite due norme che avranno un significativo impatto nel campo della classificazione dei rifiuti ed in particolare di quelli pericolosi.
Il primo è il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 pubblicato in gazzetta ufficiale il 20 giugno stesso e che avrà 60 giorni di tempo per essere convertito. All’articolo 9 il decreto prevede:
Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione
dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei
rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione
2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,
del 18 dicembre 2014».
Questo articolo sana una situazione potenzialmente pericolosa per l’Italia, soprattutto per quelle imprese che movimentano i loro rifiuti portandoli all’estero. Infatti la Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento 1357/2014 sono disposizioni normative ad efficacia diretta e non hanno alcun bisogno di un recepimento. Purtroppo qualcuno ha consigliato nel passato il legislatore italiano ad inserire nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 alcune disposizioni assenti nelle norme europee che invece che chiarire i concetti riguardanti la classificazione dei rifiuti pericolosi, la complicavano notevolmente. Ci trovavamo nella spiacevole situazione che in alcune situazioni consulenti senza scrupoli, per interessi personali, piegavano la norma a loro uso e consumo approfittando dalle cose scritte impropriamente nella “traduzione” italiana della norma europea. La disposizione inserita nel DL 91/2017 rimette le cose a posto e richiama tutti coloro che hanno a che fare con i rifiuti pericolosi a rifarsi ad una fonte certa.
La seconda disposizione che avrà un impatto considerevole sulla classificazione dei rifiuti pericolosi è il Regolamento (UE) 977/2017, che finalmente stabilisce la modalità per assegnare la caratteristica di pericolo HP14, rifiuto ecotossico. Fino ad ora ci eravamo rifatti a circolari, pareri, disposizioni (solo italiane) che richiamavano la classificazione prevista per il trasporto delle merci pericolose (ADR). Con il nuovo Regolamento invece si stabiliscono con chiarezza i criteri per questa classificazione. È previsto:
Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1
- [c(H420) ≥ 0,1 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
- [Σ c (H400) ≥ 25 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
- [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.
- [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.
Come per le classi di pericolo da HP3 a HP8 e da HP10 ad HP13 adesso il problema sarà quello di individuare le stanze a cui sono associate quelle indicazioni di pericolo e la scelta di usare il parere esperto di un Chimico con la scelta dei parametri da analizzare.