Tra qualche giorno, il 1° marzo, entrerà in vigore definitivamente il IX ATP al regolamento CLP e questa avrà un impatto anche sulla classificazione dei rifiuti.
Ci sono almeno due situazione che richiedono un approfondimento, per l’impatto che hanno.
In particolare accade che per il rame ed i suoi composti (per esempio l’ossido di rame) siano stati introdotti dei nuovi fattori M. Questa cosa avrà un effetto importante sulla caratteristica HP14 visto che, al momento, nella legislazione italiana, ma non in quella presente in giro per l’Europa, dobbiamo fare riferimento a quanto previsto nell’ADR per il quale i fattori M devono essere presi in considerazione. Questa cosa però cambierà il 5 luglio quando utilizzeremo la nuova classificazione prevista dal Reg. (UE) 2017/997 secondo la quale i fattori M, per ora, non devono essere presi in considerazione. Il Considerando 5 del Regolamento che ha introdotto il IX ATP dice testualmente
“Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione“.
Ma nella tabella 3.1 così come modificata i fattori M ci sono eccome!
Abbiamo quindi una classificazione utilizzata fino a questo momento, una che useremo dal 1 marzo al 5 luglio 2018, ed infine una che useremo dopo il 5 luglio. Non una situazione “simpatica”.
C’è poi il problema del piombo metallico introdotto nel IX ATP. Sono presenti polvere di piombo metallico (diametro delle particelle inferiore ad 1 mm) e piombo metallico massimo (diamtero superiore o uguale a 1 mm). Per questa seconda voce non c’è una granulometria massima che potrebbe voler dire che se viene rimossa una lastra di piombo da un tetto (EER 17 04 03, codice di un rifiuto non pericoloso assoluto) avremmo però a che fare con un rifiuto con una classe di pericolo definita, con tutto quello che comporta in relazione anche al suo trasporto.
Ora è vero che gli articoli non sono soggetti ai requisiti di classificazione ed etichettatura del CLP e quindi i prodotti finiti e semilavorati come fogli di piombo, munizioni e tubi di piombo non richiedono l’etichettatura CLP, ma qui siamo di fronte a rifiuti. Vale la stessa esclusione? Le etichette CLP infatti non sono normalmente richieste per le sostanze o le miscele fornite senza imballaggio: a norma dell’articolo 17 del CLP, “Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta nell’imballaggio deve recare un’etichetta …“. Pertanto, il piombo non confezionato in forma massiva non dovrebbe richiedere un’etichetta. Ma in situazioni in cui l’imballaggio è utilizzato per trasportare piombo massivo (per esempio in caso di scorie), è necessaria l’etichettatura e quindi la classificazione di pericolosità che ne consegue.