Il dott. chim. Valter Ballantini è iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno dei Professionisti Antincendio con codice FI01412C00089, ed è in regola con gli aggiornamenti quinquennali previsti dalla norma. Il d.m. 25 marzo 1985 “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla l. 818/1984” prevede che le certificazioni di prevenzione incendi possano essere rilasciate solo da professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
L’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 ha cambiato in modo significativo il modo in cui si svolgono i procedimenti necessari ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il deposito dei progetti, l’esame degli stessi, le visite tecniche, l’approvazione delle deroghe e la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. Inoltre cambia il ruolo e la responsabilità del professionista che aiuta l’imprenditore in tutte queste fasi. Infine, il decreto non ha alcun effetto sulla normativa verticale, ovvero sulle regole tecniche antincendio già approvate.
Il primo cambiamento riguarda l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Gli elenchi previsti dal D.P.R. 689/1959 e dal D.M. 16 febbraio 1982, oggi entrambi abrogati, vengono sostituiti da quello indicato nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011. Le tipologie di attività previste nel nuovo sistema sono numericamente inferiori (passano da 61+97 ad 80) con alcune esclusioni rispetto al vecchio elenco, alcune nuove entrate ed alcune riformulazioni. Sul sito internet www.vigilfuoco.it è presente un semplice strumento che permette di fare la conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione introdotta dal D.P.R. 151/2011. L’elenco è destinato ad essere aggiornato nel tempo.
Negli elenchi ogni singola attività è poi “divisa” secondo i criteri di proporzionalità, principio di derivazione europea (in particolare tedesco) che rappresenta una specificazione ulteriore del principio di ragionevolezza (ovvero non arbitrarietà delle scelte dell’Amministrazione) e del principio di imparzialità (ovvero divieto di discriminazione). Questo principio viene enunciato dalla massima “La Pubblica Amministrazione, nell’esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge, è tenuta ad adottare la soluzione idonea e necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti”; in particolare il provvedimento deve essere idoneo, vale a dire adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile.
Nel campo della prevenzione incendi sono state previste tre categorie di attività ed in base all’appartenenza ad uno di essi sono previsti adempimenti via via più onerosi:
- categoria A, ovvero attività con regola tecnica e limitato livello di complessità dedotto in base alla consistenza dell’attività, l’affollamento, il quantitativo materiali presente;
- categoria B, ovvero attività della stessa tipologia della cat. A ma con maggior livello di complessità ed attività sprovviste di regola tecnica
- categoria C, ovvero attività con elevato livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica
Per ognuna delle categorie è prevista una specifica procedura di attivazione. Per ciascuna delle attività alcuni degli adempimenti (asseverazioni) possono essere fatte solo da Professionisti Antincendio.
Oltre a questo in tutte le attività soggette alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) è richiesto di effettuare la valutazione del rischio d’incendio così come è stata definita dal D.M. 10 marzo 1998.
Il risultato della valutazione è la classificazione in tre possibili livelli di rischio:
- attività a basso rischio d’incendio
- attività a medio rischio d’incendio
- attività ad alto rischio d’incendio
In tutte le attività deve essere sempre presente personale addestrato ad intervenire nelle situazioni di emergenza incendio secondo un programma differente in relazione al tipo di rischio. In taluni casi il personale addetto all’emergenza incendio deve inoltre ottenere un attestato di idoneità tecnica dopo il superamento di un esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
È inoltre previsto che in tutte le attività venga redatto un piano di emergenza e che annualmente venga effettuata una prova di evacuazione il cui obiettivo è quello di addestrare il personale a comportarsi in modo adeguato durante un eventuale evento pericoloso (incendio, fuga di gas, terremoto, ecc.) e di verificare l’adeguatezza del piano di emergenza elaborato.